La porzione legittima è la parte dell'eredità che la legge riserva ad alcuni familiari stretti e che non puoi togliere loro con un testamento. In Svizzera, dal 1° gennaio 2023, hanno diritto alla legittima solo i discendenti e il coniuge o partner registrato, e per tutti la legittima è pari alla metà della quota ereditaria legale (art. 470 e 471 CC). I genitori non sono più legittimari. Il resto è la porzione disponibile, che puoi lasciare a chi vuoi.
Chi ha diritto alla legittima
L'art. 470 CC è breve: chi muore lasciando discendenti, il coniuge o il partner registrato può disporre della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima. Chi non lascia eredi in questi gradi può disporre di tutti i suoi beni. Ne derivano tre conseguenze pratiche:
- Figli e nipoti (se il figlio è premorto, i suoi discendenti ne prendono il posto) sono legittimari.
- Coniuge e partner registrato sono legittimari, anche se non ci sono figli.
- Genitori, fratelli, sorelle e conviventi non hanno alcuna legittima. Per i genitori è la novità più importante della riforma: fino al 2022 avevano diritto alla metà della loro quota.
Per i discendenti la riforma ha ridotto la legittima dai tre quarti alla metà della quota ereditaria. Lo scopo della revisione, decisa dal Parlamento e messa in vigore dal Consiglio federale, è lasciare al testatore più libertà, per esempio verso il convivente o i figliastri.
Come si calcola, passo per passo
- Determina la quota ereditaria legale di ogni legittimario secondo gli art. 457 a 462 CC (vedi successione legale). Con coniuge e figli, il coniuge riceve la metà e i figli si dividono l'altra metà.
- Dimezzala: la legittima è la metà della quota (art. 471 CC).
- Somma le legittime: il resto è la porzione disponibile.
- Applica le frazioni alla massa giusta. La base del calcolo non è solo ciò che resta al momento della morte: alcune liberalità fra vivi vanno aggiunte (art. 475 e 527 CC), per esempio donazioni fatte negli ultimi cinque anni, e alcune assicurazioni sulla vita per il loro valore di riscatto (art. 476 CC). Per le persone sposate, prima si liquida il regime dei beni: nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 181 CC) a ciascun coniuge spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro (art. 215 CC).
Tabella delle quote dopo il 2023
| Situazione familiare | Quota legale | Porzione legittima | Porzione disponibile |
|---|---|---|---|
| Coniuge e figli | coniuge 1/2, figli 1/2 | coniuge 1/4, figli insieme 1/4 | 1/2 |
| Solo figli | figli 1/1 | figli insieme 1/2 | 1/2 |
| Coniuge e genitori (o fratelli) | coniuge 3/4, stirpe dei genitori 1/4 | coniuge 3/8, genitori nessuna | 5/8 |
| Solo coniuge | coniuge 1/1 | coniuge 1/2 | 1/2 |
| Solo genitori, fratelli o altri parenti | secondo gli art. 458 a 460 CC | nessuna | tutto |
Esempi in franchi
Coppia sposata a Lugano con due figli
Dopo la liquidazione del regime dei beni, la successione netta del marito è di CHF 600'000. Senza testamento la moglie riceverebbe CHF 300'000 e ciascun figlio CHF 150'000. Le legittime sono la metà: CHF 150'000 per la moglie e CHF 75'000 per ciascun figlio, in totale CHF 300'000. La porzione disponibile è di CHF 300'000. Se il marito la lascia tutta alla moglie, lei riceve CHF 450'000 e i figli CHF 75'000 ciascuno.
Vedova a Mendrisio con un figlio e un convivente
Successione di CHF 400'000, un figlio, nessun coniuge. La legittima del figlio è CHF 200'000. Gli altri CHF 200'000 possono andare al nuovo compagno, che senza testamento non riceverebbe nulla.
Coppia senza figli a Bellinzona, genitori in vita
Successione di CHF 800'000. Senza testamento il coniuge riceve tre quarti (CHF 600'000) e i genitori un quarto (CHF 200'000), art. 462 CC. Con un testamento il coniuge può ricevere tutto: la sua legittima è di tre ottavi (CHF 300'000) e i genitori non hanno più una legittima da far valere.
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L'usufrutto a favore del coniuge (art. 473 CC)
Esiste una seconda via per proteggere il coniuge in presenza di figli comuni: puoi lasciargli per testamento l'usufrutto su tutta la parte che spetterebbe ai figli comuni. Questo usufrutto sostituisce la quota legale del coniuge; oltre all'usufrutto, la porzione disponibile è della metà della successione (art. 473 CC). Se il coniuge si risposa o costituisce un'unione domestica registrata, perde l'usufrutto sulla parte che, secondo le regole ordinarie, non avrebbe potuto esserne gravata. È una soluzione tecnica: per usarla bene è opportuno farsi consigliare da un notaio.
Divorzio in corso
Se muori durante una procedura di divorzio, il coniuge perde la legittima quando la procedura è stata avviata su richiesta comune (o proseguita secondo quelle regole) o quando i coniugi hanno vissuto separati per almeno due anni (art. 472 CC). In quel caso le legittime si calcolano come se non fossi sposato. Dopo il divorzio, gli ex coniugi non sono più eredi legali l'uno dell'altro (art. 120 CC).
Diseredazione: quando è possibile
Togliere la legittima è un'eccezione. L'art. 477 CC la ammette solo se l'erede ha commesso un grave reato contro di te o contro una persona a te intimamente legata, oppure ha gravemente violato i suoi obblighi di famiglia verso di te o la tua famiglia. Il diseredato non partecipa alla divisione, ma i suoi discendenti hanno diritto alla sua legittima come se fosse premorto (art. 478 CC). Esiste anche una diseredazione per insolvenza: un discendente con attestati di carenza di beni può essere privato della metà della legittima, a condizione che sia lasciata ai suoi figli (art. 480 CC).
Se la legittima è lesa: l'azione di riduzione
Un testamento che lede la legittima non è nullo. I legittimari che ricevono meno della loro parte possono proporre l'azione di riduzione (art. 522 CC), che si prescrive in un anno da quando conoscono la lesione e in ogni caso in dieci anni dalla pubblicazione del testamento (art. 533 CC). Se nessuno agisce, il testamento resta efficace così com'è.
Un legittimario può anche rinunciare in anticipo: il contratto di rinuncia (art. 495 CC) è un contratto successorio e richiede la forma del testamento pubblico (art. 512 CC). Ne parliamo nella guida al testamento pubblico e contratto successorio.
Domande frequenti
I miei genitori hanno ancora diritto alla legittima?
No. Dal 1° gennaio 2023 l'art. 470 CC riconosce la legittima solo a discendenti, coniuge e partner registrato. I genitori restano eredi legali se non hai discendenti, ma con un testamento puoi escluderli.
I figli di una relazione precedente hanno la stessa legittima?
Sì. Tutti i figli succedono in parti uguali (art. 457 CC) e hanno la stessa legittima, indipendentemente dalla relazione da cui provengono. I figliastri non adottati, invece, non sono eredi legali.
Il convivente ha diritto a qualcosa?
Per legge no. Può ricevere solo ciò che gli lasci per testamento o contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile. In Ticino il convivente ("partner consensuale") è tassato nel primo grado della scala dell'imposta di successione (art. 164 LT), vedi imposta di successione in Ticino.
Ho scritto il testamento prima del 2023: vale ancora?
Sì, resta valido. Conta però il diritto in vigore al momento della morte, quindi le nuove legittime. Se nel vecchio testamento hai scritto "riduco i figli alla legittima", oggi riceveranno la metà della quota, non più i tre quarti. Rileggilo e, se serve, riscrivilo.
Ho beni in Italia: valgono le stesse quote?
Per una persona con ultimo domicilio in Svizzera la successione è regolata dal diritto svizzero (art. 90 LDIP), salvo una scelta del diritto nazionale fatta per testamento da un cittadino straniero (art. 91 LDIP). Per gli immobili all'estero lo Stato in cui si trovano può rivendicare una competenza esclusiva (art. 86 cpv. 2 LDIP): in questi casi vale la pena di chiedere un parere professionale.
Fonti
- Codice civile svizzero, art. 470 a 480, porzioni legittime e diseredazione (fedlex.admin.ch)
- Codice civile svizzero, art. 522 a 533, azione di riduzione (fedlex.admin.ch)
- Codice civile svizzero, art. 181 e 215, partecipazione agli acquisti (fedlex.admin.ch)
- Consiglio federale, comunicato del 19 maggio 2021 sull'entrata in vigore del nuovo diritto successorio (admin.ch)
- LDIP, art. 86, 90 e 91 (fedlex.admin.ch)
- Legge tributaria del Cantone Ticino, art. 164
Prossimi passi
Conosci ora i limiti: il passo successivo è usare bene la porzione disponibile in un testamento olografo. Puoi creare una bozza che tiene già conto delle legittime e poi ricopiarla a mano.